Regolamento

Art. 1 – Collegio dei Biologi

  1. Il Collegio dei Biologi delle Università italiane è l’organismo rappresentativo dei corsi di studio universitari di discipline biologiche delle Classi di Scienze Biologiche e Biologia.
  2. Il Collegio dei Biologi rappresenta l’impegno, gli interessi e i punti di vista dei biologi delle Università italiane ai fini dell’insegnamento e della diffusione delle discipline interessate, avendo come primo riferimento la Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie.
  3. Il Collegio inoltre si occupa, per quanto di sua competenza, degli aspetti didattici, scientifici e professionali della Biologia in generale e dei rapporti con le relative organizzazioni di biologi italiani ed europei.
  4. Sono membri di diritto del Collegio tutti i Presidenti di Corsi di studio, ove costituiti, e i Coordinatori responsabili delle Classi di Scienze Biologiche e Biologia delle Università italiane, ai sensi del DM 270/2004, ed eventuali successive modificazioni, o loro delegati.
  5. La precisa composizione del Collegio viene accertata dal Presidente entro il mese di dicembre di ciascun anno accademico.

 

Art. 2 – Presidente del Collegio

  1. Il Collegio è diretto dal Presidente, che ne è ad ogni effetto il rappresentante ufficiale.
  2. Il Presidente è eletto fra i componenti del Collegio con diritto di voto. L’elezione ha luogo secondo le modalità di cui all’art. 4.
  3. Il Presidente decade dal mandato quando cessi dalla carica di Responsabile di sede o Presidente o Coordinatore di corso di studio delle Classi di Scienze Biologiche e Biologia o gli venga ritirata la delega.

 

Art. 3 – Comitato Direttivo

  1. Il Collegio elegge a maggioranza fra i suoi componenti con diritto di voto 8 membri delegati che costituiscono il Comitato Direttivo del Collegio dei Biologi secondo le modalità di cui all’art. 4. Su proposta del Presidente, in aggiunta agli 8 membri eletti, il Direttivo nomina un Vice Presidente e un Segretario che collaborano con il Presidente nella gestione delle attività del Collegio.
  2. Il Comitato Direttivo coadiuva il Presidente ed espleta le altre funzioni eventualmente delegategli dal Collegio, riservandosi di costituire Commissioni o Gruppi di Lavoro indirizzati ad iniziative specifiche, scientifiche o didattiche.
  3. Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente di norma con cadenza bimestrale.
  4. Oltre ai componenti di cui all’art. 3, comma 1, possono essere invitati a partecipare alle sedute del Comitato Direttivo anche altri docenti o esperti.
  5. Il Comitato Direttivo è rinnovato in occasione della elezione del Presidente. Un membro del Direttivo decade dal mandato quando cessi dalla carica di Responsabile di sede o Presidente o Coordinatore di corso di studio delle Classi di Scienze Biologiche e Biologia o gli venga ritirata la delega. Al suo posto, per lo scorcio di triennio, subentra il primo dei non eletti. Qualora non ve ne siano, il Presidente indice una elezione suppletiva.

 

Art. 4 – Rinnovo delle cariche

  1. Il Presidente e i membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni, e possono essere rieletti esclusivamente per un secondo mandato triennale. I membri del Comitato Direttivo in carica al 3 maggio 2019, incluso il Presidente, che non siano al loro primo mandato, non potranno essere rieletti alla loro scadenza.

 

Art. 5 – Sedute e votazioni

  1. Il Collegio è convocato in seduta plenaria dal Presidente, o in caso di impedimento dal Vice Presidente, con un ordine del giorno che viene reso noto almeno una settimana prima della seduta stessa.
  2. Una seduta straordinaria è convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Collegio.
  3. Per ciascuna delle Università rappresentate nel Collegio il diritto di voto è riservato al Coordinatore responsabile delle Classi di Scienze Biologiche e Biologia di quella Università, o, in mancanza, a un Presidente o Coordinatore di uno dei Corsi di studio opportunamente designato dalla Sede o loro delegato.
  4. Le sedute del Collegio sono valide se vi partecipa la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto (uno per ciascuna sede), detratti gli assenti giustificati.
  5. Ai fini della partecipazione alle sedute e delle votazioni è ammessa delega scritta. Per ogni seduta del Collegio la delega può essere conferita dal componente di diritto, impedito a partecipare, ad altro collega afferente a corsi di studio delle Classi di Scienze Biologiche e Biologia di altra Università.
  6. Oltre ai componenti di cui all’art. 1, comma4, possono essere invitati a partecipare alle sedute del Collegio anche altri docenti o esperti.
  7. Il Presidente può disporre che siano espletate votazioni per via postale o telematica, nel rispetto della trasparenza e della correttezza delle procedure, nonché della segretezza del voto ove richiesta.

 

Art. 6 – Contributo economico

  1. Alle sedi viene richiesto un contributo annuo pari a Euro 300,00 (trecento) per le spese di funzionamento del CBUI. Il contributo è prioritariamente finalizzato a finanziare la produzione, manutenzione e gestione del sito web cbui.it, a coprire le spese di missione del Presidente o del Vice-Presidente nello svolgimento dei loro compiti istituzionali e a pagare uno o più collaboratori occasionali che coadiuvino il Comitato Direttivo nella organizzazione delle riunioni e di eventuali convegni e in ogni altra attività di tipo amministrativo e organizzativo inerente le attività del CBUI. Le modalità di versamento delle quote presso l’amministrazione dell’Ateneo di afferenza del Presidente vengono annualmente comunicate alle sedi con apposita mail.

 

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali

  1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Collegio, con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto.

 

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